In una recente Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si fa chiarezza su un aspetto importante: per gli affidamenti legati al PNRR non bisogna seguire il nuovo Codice Appalti ma valgono le deroghe che consentono di fare riferimento al “vecchio” testo.
La normativa, aggiornata di recente e diventata “efficace” a partire dal 1° luglio, vuole portare una ventata fresca nel mondo della contrattistica pubblica.
Lo scopo dichiarato è infatti, quello di sburocratizzare le pratiche e velocizzare le procedure, stimolando la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
Il nuovo disposto normativo presenta inoltre diverse novità importanti per Pa e operatori economici: chi vuole prepararsi sui vari argomenti legati al nuovo Codice può cliccare qui.
Tuttavia la circolare ministeriale che abbiamo sopra menzionato delimita e circoscrive l’operatività di questo corpus legislativo, aprendo spiragli su quali possono essere gli ambiti interessati da alcune precise deroghe.
Il documento, nello specifico, riguarda “Il regime giuridico applicabile agli affidamenti relativi a procedure afferenti alle opere PNRR e PNC successivamente al 1 luglio 2023 – Chiarimenti interpretativi e prime indicazioni operative”.
La nota del Ministero, fornendo delucidazioni agli Enti alle prese con le gare legate al Recovery Plan, contiene importanti chiarimenti interpretativi rispetto agli affidamenti di opere a valere su risorse PNRR e PNC rispetto alle disposizioni derogatorie contenute nel d.lgs. 36/2023 per tali interventi.
La nota ministeriale chiarisce che la normativa applicabile a questo tipo di affidamenti vale oltre il 1° luglio 2023 e anche per i Comuni non capoluogo, attenendosi al regime speciale derogatorio previsto dal dl 32/2019, come modificato successivamente dal dl 77/2021.
Si tratta, tuttavia, di una deroga solo per questo tipo di interventi e a tempo limitato: vale infatti solo fino al 31 dicembre 2023.
Fino a questo termine ultimo, a meno di eventuali proroghe, per i Comuni non capoluogo non si applica il sistema di qualificazione del nuovo codice appalti. Questi soggetti possono pertanto ricorrere alle aggregazioni con i soggetti previsti dalle norme derogatorie (CUC istituite con Consorzi o convenzioni, Convenzioni con SA, ecc.).
In ogni caso il MIT, nella circolare, esorta tutti i Comuni a:
Fonte: articolo di redazione lentepubblica.it